Assemblea
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Per quanto riguarda la possibilità di rilasciare delega all'amministratore di condominio, dal 18 giugno 2013 la riforma prevede che a tale soggetto non possono essere conferite deleghe.
Inoltre, la riforma prevede che quando in un condominio i condomini sono più di 20, ciascun rappresentante non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Ciò evita che l'assemblea si riduca ad un incontro tra poche persone che rappresentano l'intero condominio, di fatto annullando il momento della discussione.
esempi:
— da 21 a 24 condomini: il delegato può rappresentare fino a 4 condomini, che totalizzino 200/1000
— da 25 a 29 condomini: il delegato può rappresentare fino a 5 condomini, che totalizzino 200/1000
— da 30 a 34 condomini: il delegato può rappresentare fino a 6 condomini, che totalizzino 200/1000
— da 35 a 39 condomini: il delegato può rappresentare fino a 7 condomini, che totalizzino 200/1000
— da 40 a 44 condomini: il delegato può rappresentare fino a 8 condomini, che totalizzino 200/1000